Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale per viaggiare in Europa e all’estero, cioè di passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio o altro documento di viaggio equipollente. Non sarà più sufficiente, quindi, l’iscrizione sul passaporto del genitore, titolo di viaggio che rimane comunque valido per lo stesso genitore titolare fino alla sua naturale scadenza.

Il tutto in ottemperanza  della normativa europea.
Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.
Per il rilascio del passaporto individuale al minorenne è necessario l’assenso di entrambi i genitori, anche in caso di figli minori naturali conviventi con uno solo dei due o di figli legittimi affidati a uno solo dei due genitori separati. Ciò al fine di assicurare maggiori forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare.Al momento della presentazione della richiesta di passaporto è necessario che sia presente anche il minore, in quanto l’Ufficiale deve verificare che la foto ritragga la persona che lo richiede. Per la richiesta di rilascio del passaporto ad un soggetto minore la domanda deve essere firmata dai genitori, mentre per il versamento su bollettino di conto corrente utilizzato per il pagamento deve essere eseguito a nome del minore.

I passaporti e le carte d’identità per i minori hanno due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera:

  • minore da 0 a 3 anni: validità triennale
  • minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale